Il re “è il Capo Supremo dello Stato” (art. 5 statuto albertino).
“Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato” (art. 87 c. 1 costituzione della repubblica italiana).
“Il Re solo sanziona le leggi e le promulga” (art. 7 st.alb.) e “fa i decreti e regolamenti necessarii per l’esecuzione delle leggi” (art. 6 st.alb.).
Il presidente della repubblica “promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti” (art. 87 c. 5 cost.).
“Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato” (art. 6 st.alb.).
Il presidente della repubblica “nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato” (art. 87 c. 7 cost.).
Il re “comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra” (art. 5…
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